Cass. pen. n. 27151 del 31 maggio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi risarcitori da parte del condannato - Legittimazione a parteciparvi della persona offesa già costituitasi parte civile - Sussistenza - Ragioni.


La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 35841 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

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