Cass. civ. n. 27181 del 22 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Vizio di ultrapetizione - “Error in procedendo” - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.