Cass. pen. n. 27181 del 21 febbraio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre querela ex art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Abuso del processo - Fattispecie.


In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44157 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

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