Cass. civ. n. 27254 del 25 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Deduzione per la prima volta in appello da parte del contumace in primo grado - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie.
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovarsi degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.