Cass. civ. n. 27265 del 25 settembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Trasferimento di azioni - Tobin tax ex art. 1, comma 491, l. n. 228 del 2012 - Alterità tra cedente e cessionario - Necessità - Passaggio di azioni tra fondi comuni di investimento della stessa S.G.R. - Esclusione.
L'art.1, comma 491, della l. n. 228 del 2012, nell'assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti; tale evenienza non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa società di gestione del risparmio e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2346
Cod. Civ. art. 2359
Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 4