Cass. civ. n. 27310 del 25 settembre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE


Conflitto reale negativo - Ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Esperibilità dopo l'avvento dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza - Passaggio in giudicato di una delle sentenze che hanno declinato la giurisdizione - Irrilevanza - Fattispecie.


valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

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