Cass. civ. n. 27322 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. - Modalità - Licenziamento intimato dal cedente - Efficacia - Esclusione - Giudicato - Irrilevanza.


In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti e, conseguentemente, resta irrilevante il passaggio in giudicato della decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità della procedura di licenziamento, trattandosi di recesso connesso con il trasferimento di azienda e non fondato su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15495 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112
Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

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