Cass. civ. n. 27384 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa - Scioglimento "ipso iure" del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie.


La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento ipso iure del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli art. 201 e 72 della l. fall. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva negato l'ammissione al passivo delle somme richieste a titolo di indennità di preavviso dall'agente per il periodo in cui era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, rilevando che tale condizione non determina ipso iure lo scioglimento del contratto di agenzia).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10046 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1750
Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2119
Legge Falliment. art. 72
Legge Falliment. art. 78

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