Cass. civ. n. 2739 del 30 gennaio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Possibilità di "repechage" - Oneri allegativi e probatori del datore di lavoro - Sussistenza - Oneri di allegazione del lavoratore - Esclusione.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. N. 3
Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. N. 4
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.