Cass. civ. n. 2739 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Possibilità di "repechage" - Oneri allegativi e probatori del datore di lavoro - Sussistenza - Oneri di allegazione del lavoratore - Esclusione.


In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5592 del 2016

Normativa correlata

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. N. 3
Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. N. 4
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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