Cass. civ. n. 27408 del 26 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Necessità - Possibilità di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente) - Irrilevanza.
In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2