Cass. civ. n. 27409 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Domanda di restituzione e giudizio di rinvio - Reciproca autonomia - Sussistenza - Eccezione.


Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13454 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 389
Cod. Proc. Civ. art. 392

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