Cass. civ. n. 27421 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE


Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – Azione di ripetizione dell’indebito del contribuente – Legittimazione passiva dell’accipiens – Fondamento.


Nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.

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Riferimenti normativi

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 7871/2011

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