Cass. pen. n. 27422 del 21 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE


Avvenuto risarcimento, da parte dell’imputato, del danno cagionato dall'illecito - Riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni.


In tema di peculato, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all'atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulta che l'imputato abbia già risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita, attesa l'esigenza di evitare un contrasto con il divieto di ingiustificato arricchimento.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 quater

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 16872/2019

Ricerca altre sentenze