Cass. pen. n. 27422 del 21 maggio 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Avvenuto risarcimento, da parte dell’imputato, del danno cagionato dall'illecito - Riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni.
In tema di peculato, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all'atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulta che l'imputato abbia già risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita, attesa l'esigenza di evitare un contrasto con il divieto di ingiustificato arricchimento.
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