Cass. pen. n. 27435 del 07 giugno 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Pena illegale derivante dall'applicazione di pena detentiva per reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Deducibilità innanzi al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.


L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 44461 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. B) CORTE COST.

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