Cass. pen. n. 27466 del 08 aprile 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE - Impegno a rimettere la querela assunto dal querelante in sede civile - Remissione tacita - Esclusione.


L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34501 del 2008

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 152

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