Cass. pen. n. 27466 del 08 aprile 2024
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE - Impegno a rimettere la querela assunto dal querelante in sede civile - Remissione tacita - Esclusione.
L'impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.