Cass. civ. n. 27467 del 27 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura rilasciata ex art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020, dopo l’abrogazione della norma - Nullità - Rinnovazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 20 CORTE COST.
Decreto Legge 31/05/2021 num. 77 art. 66 bis com. 12
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Legge 29/07/2021 num. 108