Cass. civ. n. 27478 del 27 settembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Fallimento - Opposizione decreto di liquidazione compensi - Termine - Rilevabilità d'ufficio della tardività - Necessità del contraddittorio - Esclusione.
In tema di fallimento, la tardività dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato - da proporsi entro 30 giorni in virtù del rinvio alle regole del rito sommario operato dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 - è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità di sollevare il contraddittorio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 1 CORTE COST.