Cass. pen. n. 27504 del 1 luglio 2025

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE


Ordinanza cautelare disposta per il delitto di lesione personale - Successiva morte della vittima - Ordinanza cautelare per il delitto di omicidio preterintenzionale - Retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.- Esclusione - Ragioni.


In tema di misure cautelari personali, la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, disposta dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di una prima ordinanza disposta per il delitto di lesione personale e di altra successiva adottata, al sopraggiungere della morte della vittima, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dovendosi, in tal caso, escludere l'identità strutturale tra le due fattispecie criminose.

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 1363/2022

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