Cass. pen. n. 27517 del 12 aprile 2024
Testo massima n. 1
STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Nozione - Requisiti - Differenze rispetto al concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 - Struttura organizzativa.
L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110, cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.