Cass. civ. n. 27536 del 28 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Opposizione a precetto non notificata - Danno extracontrattuale da inutile dispendio di attività difensiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 479
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE