Cass. pen. n. 27567 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria - Connessione con reati - Cognizione del giudice penale - Prescrizione - Interruzione - Dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza penale - Sussistenza.


In tema di prescrizione, nel caso in cui la connessione con reati attribuisca al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 157 cod. pen., bensì quella di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 10649 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2945
Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 193 art. 69
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 146 art. 7
Decreto Legisl. 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

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