Cass. civ. n. 27590 del 29 settembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Pactum de non exequendo - Anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza del titolo - Rilevanza ai fini della richiesta di fallimento - Esclusione - Ragioni.
Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1460
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.