Cass. pen. n. 27599 del 16 giugno 2025

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - VEICOLI A MOTORE - TARGHE DI RICONOSCIMENTO


Modifica dei dati identificativi della targa - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. - Sussistenza - Illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12, cod. strada - Differenze.


Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo, non potendosi configurare in tal caso l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui non sia l'autore della contraffazione.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 477
Cod. Pen. art. 482
Cod. Strada art. 100 com. 12
Cod. Strada art. 100 com. 14

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Conformi: Cass. pen. n. 20799/2018

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