Cass. civ. n. 276 del 07 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34648 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

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