Cass. pen. n. 2762 del 19 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Illecita detenzione di sostanze stupefacenti - Accordo delle parti sulla confisca del denaro quale profitto del reato - Illegalità della misura di sicurezza - Sussistenza - Ragioni - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.


È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20130 del 2022

Normativa correlata

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

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