Cass. pen. n. 27637 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Obbligo per il giudice di designare un difensore - Sussistenza - Ragioni.
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182