Cass. civ. n. 27691 del 2 ottobre 2023

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE


Amministrazione di sostegno - Differenza dall'interdizione - Capacità del beneficiario per quanto non oggetto di limitazione - Provvedimento che estende l'incapacità a contrarre matrimonio - Carattere decisorio su un diritto personalissimo - Impugnazione da parte dell'aspirante nubenda non parte del procedimento - Inammissibilità.


In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità - differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell'interdetto - di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l'estraneità di quest'ultima al relativo procedimento.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 85
Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 406
Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 4733/2021

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