Cass. civ. n. 27691 del 02 ottobre 2023

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Differenza dall'interdizione - Capacità del beneficiario per quanto non oggetto di limitazione - Provvedimento che estende l'incapacità a contrarre matrimonio - Carattere decisorio su un diritto personalissimo - Impugnazione da parte dell'aspirante nubenda non parte del procedimento - Inammissibilità.


In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità - differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell'interdetto - di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l'estraneità di quest'ultima al relativo procedimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4733 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 85
Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 406
Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE