Cass. pen. n. 2772 del 17 ottobre 2024
Testo massima n. 1
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Mera trascrizione di intercettazioni telefoniche - Sufficienza della motivazione - Condizioni.
In tema di motivazione della sentenza, la mera trascrizione di intercettazioni, non corredata da valutazioni critiche e dall'indicazione delle ragioni per le quali il contenuto delle conversazioni è apprezzato come dimostrativo della fondatezza di una determinata tesi, può essere ritenuta argomentazione idonea nel solo caso in cui la chiarezza delle captazioni e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.