Cass. civ. n. 18430 del 1 agosto 2013

Testo massima n. 1


Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.

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