Cass. civ. n. 21778 del 28 agosto 2008

Testo massima n. 1


La notificazione effettuata in un domicilio eletto erroneamente individuato, in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 141 c.p.c. è affetta da nullità se effettuata presso il domicilio del destinatario quando la residenza anagrafica non sia ignota e sia ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio, risultando in tal modo violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 c.p.c..

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