Cass. civ. n. 27764 del 2 ottobre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI


Accordo sindacale di prossimità ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011 - Presupposti - Derogabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso).

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Riferimenti normativi

Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2069
Cod. Civ. art. 2077

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Precedenti: Cass. civ. n. 31201/2021

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