Cass. civ. n. 27772 del 02 ottobre 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Unità immobiliare in regime di comunione legale tra coniugi - Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva in capo a ciascun coniuge separatamente - Sussistenza - Partecipazione all’assemblea - Mancata indicazione dei punti all’ordine del giorno - Rilevanza - Fattispecie.


In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19435 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 180
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1136
Cod. Civ. art. 1139
Cod. Civ. art. 1711 com. 1
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67

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