Cass. pen. n. 27809 del 22 maggio 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - PROCURATA INOSSERVANZA DI PENA


Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di procurata inosservanza di pena, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'aggravante in relazione alla condotta dell'imputato che, predisponendo un "bunker" dotato di sistemi di sicurezza, aveva garantito la sorveglianza, l'assistenza materiale e la riservatezza degli incontri del latitante funzionali allo svolgimento del suo ruolo direttivo della locale organizzazione di tipo mafioso).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44136/2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 390
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

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