Cass. civ. n. 27842 del 03 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Agenzie regionali per la protezione ambientale (A.R.P.A.) - Prestazioni a favore di terzi oltre il debito orario - Consenso della P.A. - Mancata approvazione delle relative convenzioni - Diritto al pagamento dello straordinario - Sussistenza - Parametri.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente di un'agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) che nell'ambito del rapporto di lavoro ha eseguito, in favore di soggetti terzi e con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, prestazioni oltre il normale orario ha diritto a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto (ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.) in base alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicabile e di quella integrativa conforme, senza che rilevi la mancata approvazione, da parte del datore di lavoro, dei progetti relativi a siffatte prestazioni e dei correlati atti interni di riparto, fra il personale interessato, delle somme riscosse in dipendenza di tali progetti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 21/01/1994 num. 61 CORTE COST.
Legge Reg. Puglia 22/01/1999 num. 6 art. 2 lett. C
Costituzione art. 35
Costituzione art. 36
Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.