Cass. civ. n. 2787 del 31 gennaio 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) Divisione endoesecutiva - Spese di lite - Applicazione del principio della soccombenza - Fondamento.


Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6072 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1113
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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