Cass. civ. n. 27892 del 3 ottobre 2023

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE


Sinistro stradale - Credito risarcitorio - Cedibilità - Struttura consortile del cessionario - Ammissibilità - Legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.


La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1263
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149 bis
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 122

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Precedenti: Cass. civ. n. 8869/2021

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