Cass. civ. n. 279 del 04 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Riserva, in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fondamento.


Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25500 del 2006

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

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