Cass. civ. n. 2791 del 4 febbraio 2025

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE


Locazione di immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'attività imprenditoriale esercitata dal conduttore - Responsabilità del locatore - Limiti - Fattispecie.


In materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può dar luogo a responsabilità del locatore se il loro ottenimento è impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene locato oppure se il concedente ha formalmente assunto l'impegno di conseguirli o se, in forza del principio della buona fede contrattuale, deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale desumibile dalla volontà negoziale delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, non avendo la Corte territoriale evidenziato gli indici di fatto idonei a giustificare l'obbligazione, ex fide bona, del locatore di attivarsi al fine di regolarizzare l'intervenuta trasformazione di una parte dell'immobile locato - da magazzino a laboratorio per la lavorazione della carne - compiuta abusivamente dal precedente conduttore, in una fattispecie in cui l'oggetto del contratto era indicato come magazzino, in conformità alla relativa previsione catastale).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1575
Cod. Civ. art. 1578
Cod. Civ. art. 1322

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Precedenti: Cass. civ. n. 20796/2018

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