Cass. civ. n. 27946 del 04 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - IN GENERE Contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di cassazione avverso la medesima sentenza d'appello - Cassazione del capo oggetto di revocazione pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice della revocazione - Conseguenze - Decisione della cassazione successiva alla sentenza ex art. 402 c.p.c. - Rimedi.
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 336
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 398
Cod. Proc. Civ. art. 400
Cod. Proc. Civ. art. 402
Cod. Proc. Civ. art. 403