Cass. civ. n. 27947 del 04 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Intimato non costituito - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.


In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19749 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

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