Cass. pen. n. 27970 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - False comunicazioni sociali - Debito tributario - Iscrizione in bilancio al passivo - Sentenza non definitiva favorevole al debitore - Nuova iscrizione alla voce "ricavo straordinario da sopravvenienze attive" - Reato - Sussistenza.


Integra il delitto di false comunicazioni sociali l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8226 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2423
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 124

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