Cass. civ. n. 28009 del 04 ottobre 2023

Testo massima n. 1


USI CIVICI - ACCERTAMENTO Soggetti legittimati a partecipare al giudizio - Individuazione - Termine di decadenza ex art. 3 l. n. 1766 del 1927 - Rilevanza - Esclusione - Limiti.


Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici, rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell'art. 3, primo e secondo comma, della l. cit.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6165 del 2007

Normativa correlata

Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 3
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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