Cass. civ. n. 1402 del 22 febbraio 1996

Testo massima n. 1


In base al meccanismo dell'art. 168 bis c.p.c., l'udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell'udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l'anticipazione «d'ufficio» dell'udienza — alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione — lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo.

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