Cass. pen. n. 28059 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo disposto dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente - Ammissibilità - Valutazione del requisito dell'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.