Cass. civ. n. 2810 del 5 febbraio 2025

Testo massima n. 1


MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO


Mandato - Azione di ripetizione di indebito di somme consegnate dal mandante - Mancata presentazione del rendiconto da parte del mandatario - Inversione dell’onere della prova - Esclusione - Fondamento.


In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1713
Cod. Civ. art. 1710
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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