Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1918 del 5 maggio 1993

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1918 del 5 maggio 1993

Testo massima n. 1

Ai fini della sanzione di inutilizzabilità, prevista dall’art. 407, terzo comma, c.p.p., per «atto di indagine», compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientra la richiesta di applicazione di una misura cautelare e, a fortiori, di proroga della stessa, in quanto intesa ad ottenere un provvedimento incidente sulla sfera di libertà dell’indagato. Legittima è, pertanto, la richiesta di proroga della custodia cautelare, avanzata prima della chiusura dell’udienza preliminare, anche se dopo la scadenza del termine previsto per l’inizio dell’azione penale dall’art. 405 c.p.p., una volta che quest’ultima sia stata esercitata tempestivamente.

Testo massima n. 2

Non viola il principio di devoluzione stabilito dall’art. 597 c.p.p. il giudice di appello che, investito di gravame avverso provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare «fino al provvedimento conclusivo delle indagini preliminari», abbia sostituito a tale limite indeterminato un limite fisso [ nella specie, di tre mesi ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze