Cass. pen. n. 1918 del 5 maggio 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 407, terzo comma, c.p.p., per «atto di indagine», compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientra la richiesta di applicazione di una misura cautelare e, a fortiori, di proroga della stessa, in quanto intesa ad ottenere un provvedimento incidente sulla sfera di libertà dell'indagato. Legittima è, pertanto, la richiesta di proroga della custodia cautelare, avanzata prima della chiusura dell'udienza preliminare, anche se dopo la scadenza del termine previsto per l'inizio dell'azione penale dall'art. 405 c.p.p., una volta che quest'ultima sia stata esercitata tempestivamente.
Testo massima n. 2
Non viola il principio di devoluzione stabilito dall'art. 597 c.p.p. il giudice di appello che, investito di gravame avverso provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare «fino al provvedimento conclusivo delle indagini preliminari», abbia sostituito a tale limite indeterminato un limite fisso (nella specie, di tre mesi).
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