Cass. pen. n. 28110 del 10 giugno 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Furto in abitazione - Danno di speciale tenuità - Criteri di accertamento - Danno morale arrecato con l'azione criminosa - Rilevanza - Sussistenza.


In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7738 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4
Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

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