Cass. civ. n. 28126 del 05 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Dichiarazione testimoniale formalizzata in epoca successiva alla decisione - Idoneità ai fini revocatori ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.


Il documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato in epoca successiva alla decisione, non integra il presupposto della revocazione di cui all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo il legislatore inteso riservare l'impugnazione straordinaria alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata (qualità che non può riconoscersi al dato informativo che rimanga semplicemente impresso nella memoria dello spettatore di un fatto, senza estrinsecarsi in alcuna forma esteriormente percepibile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3591 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

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