Cass. civ. n. 2974 del 10 aprile 1990
Testo massima n. 1
La sopravvenienza del fallimento del debitore, nel corso del giudizio di primo grado da questo promosso in opposizione a decreto ingiuntivo, determina, nel caso in cui il curatore non gli sia subentrato, l'inopponibilità al fallimento di tale decreto nonché della declaratoria di esecutorietà del decreto stesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con la conseguenza che il credito portato da tale decreto che non sia stato già verificato ed ammesso al passivo, ove sia opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 56 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di un credito del fallito, di cui il curatore richieda il pagamento, deve essere accertato — al solo fine di (e nei limiti necessari a) paralizzare la pretesa del curatore — dal giudice da quest'ultimo adito.
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